Art. 15.

      1. Dopo l'articolo 14-quater della legge 26 luglio 1975, n.   354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 14-quinquies. - (Modalità del trattamento nelle sezioni carcerarie regionali). - 1. Alle sezioni carcerarie regionali di cui all'ottavo comma dell'articolo 11 sono assegnati per l'espiazione della pena i soggetti condannati a pena detentiva superiore a due anni che per il tipo e il

 

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grado di infermità psichica da cui sono affetti non possono ricevere in carcere cure adeguate. In via del tutto eccezionale a tali sezioni possono essere assegnati anche gli imputati sottoposti a custodia preventiva, allorquando a causa della precarietà del loro stato psichico deriverebbe dalla custodia carceraria grave pregiudizio alla salute.
      2. Per l'espiazione della pena i condannati sofferenti di gravi disturbi psichici sono assegnati alle sezioni carcerarie allo scopo appositamente attrezzate preferibilmente nella regione in cui è situato il luogo della loro residenza, oppure ove si trova il luogo più idoneo alle cure e all'assistenza medico-psichiatrica che devono essere loro prestate, nonché alla riabilitazione della malattia, oppure ove si trova il luogo che offre loro maggiori possibilità di reinserimento sociale. Si evita di assegnarli alle sezioni carcerarie della regione ove è situato il luogo in cui l'ambiente è loro ostile a causa del reato commesso».